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Montalto Futura presenta ulteriori osservazioni a SOGIN

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comitato no scorie 300x247   COMITATO CITTADINO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI MONTALTO DI CASTRO
   E DELLA TUSCIA “MONTALTO FUTURA”

 

INDIRIZZO: Località Camposanto Vecchio 1- 01014 Montalto di Castro (VT)

CF: 90138910568

CODICE ATTIVITÀ: 949910

MAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Osservazioni al  “Rapporto di estrazione territoriale – Sessione Lazio”

 

Elaborato a cura di:

Prof. Angelo Di Giorgio

Dott. Carlo Falzetti

 

 

 

OSSERVAZIONI DEL COMITATO MONTALTO FUTURA

Le risposte di SOGIN  alle osservazioni pervenute dal Comitato Montalto Futura e dagli altri stakeholder della Regione Lazio sono cumulativamente incluse e trattate nel Rapporto di Estrazione Territoriale- Sessione Lazio.

Il rapporto è strutturato sostanzialmente in due parti : la prima  riguarda le osservazioni su argomenti di ordine generale , la seconda riguarda le osservazioni su argomenti attinenti alle API individuate nella CNAPI.

Il presente documento riguarda ulteriori osservazioni, costituite prevalentemente da controdeduzioni rispetto alle risposte fornite da Sogin nella I tornata del Seminario Nazionale.

Nella elaborazione di questo documento si è  tenuto conto, oltre che del suddetto Rapporto di estrazione territoriale-Sessione Lazio, anche di ulteriori eventi e documenti attinenti al Programma Nazionale e alla CNAPI intervenuti a ridosso o dopo la pubblicazione della CNAPI e durante l’espletamento della I fase della Consultazione Pubblica:

  1. Guide Tecniche ISIN n. 30 (novembre 2020), n.32(ottobre 2021)
  2. Nulla Osta alla pubblicazione della CNAPI da parte del MISE e del MATTM del 30/12/2020
  3. Mozione 1/00414 approvata dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2021
  4. Relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 21 dicembre 2021

RAPPORTO DI ESTRAZIONE TERRITORIALE-SESSIONE LAZIO (SOGIN)

PREMESSA - SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PER GLI ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Nelle premesse del Rapporto si specifica che:

  • il processo di localizzazione è basato sulle Guide Tecniche 29 dell’ISPRA e della IAEA
  • la elaborazione della CNAPI è preliminare ad ulteriori approfondimenti su quelle aree potenzialmente idonee e successivamente giudicate idonee “ per le quali i territori in cui ricadono avranno manifestato interesse ad approfondire la valutazione di idoneità”

In linea generale il contenuto delle premesse conferma , come reiteratamente enunciato nella documentazione Sogin, che le Guide Tecniche 29 ISPRA e IAEA , volte a delineare il processo di localizzazione delle aree, rappresentano gli elementi di riferimento tecnico e che le determinazioni circa le API e le eventuali AI necessitano di ulteriori approfondimenti per  la definitiva qualificazione del sito.

Si afferma, inoltre, che eventuali ulteriori approfondimenti saranno svolti in quelle aree che avranno manifestato interesse all’accoglimento del DN PT.

Occorre premettere che nel corso del Seminario nessun territorio, e quindi nessun Comune e nessuna Regione, ha dimostrato interesse al progetto di Sogin.  Al contrario tutti gli stakeholder, pubblici e privati, rappresentanti della aree coinvolte che hanno partecipato alla Consultazione Pubblica, hanno unanimemente e inequivocabilmente espresso un giudizio negativo. La contrarietà al Progetto e alla CNAPI non è stata frutto di un pregiudizio, ma nella stragrande maggioranza dei casi di valutazioni approfondite e di rilevante significato tecnico sostenute da legali, professori universitari, ingegneri, tecnici qualificati ingaggiati dalle varie entità che hanno voluto indagare sul problema e successivamente partecipare al Seminario Nazionale.

Si è tratto quindi di una manifestazione di disinteresse unanime nei confronti del DN PT, ma anche di contrasto tecnico che, in ogni caso ed anche in sintonia con la normativa, dovrebbe contribuire alla revisione delle indicazioni della CNAPI proposte da Sogin.

Il richiamo alle due citate Guide Tecniche pone ancora in risalto il contrasto fra normativa e realizzazione della CNAPI; le due Guide denominate rispettivamente:

  • Guida Tecnica 29 ISPRA: Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività
  • SSG 29 IAEA: Near surface Disposal facilities for Radioactive Waste

infatti riguardano i criteri per la scelta di depositi di superficie, adatti allo smaltimento di scorie a bassa e media attività.  Esse non prevedono lo stoccaggio temporaneo di lunga durata inserito da Sogin nel progetto del DN PT.

A questo proposito va valutato il significato delle ulteriori guide tecniche prodotte da ISIN e pubblicate successivamente o a ridosso della pubblicazione della CNAPI del 5 gennaio 2021.

Guida Tecnica n. 30

Nel novembre 2020, pochi giorni prima della pubblicazione della CNAPI, è stata prodotta da ISIN la Guida Tecnica n. 30Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato” .

La tempistica  e il contenuto della pubblicazione testimoniano della incongruenza fra operato di Sogin e normative.

La Guida Tecnica n.30 rappresenta il primo documento tecnico di riferimento che riguarda la gestione di rifiuti ad alta attività e che ne prevede la possibilità di stoccaggio temporaneo nell’ambito di un deposito si superficie.

In particolare i criteri definiti dalla Guida n. 30 si applicano ad una serie di quattro tipologie possibili di depositi temporanei rappresentati sia da quelli inclusi  negli impianti nucleari che da quelli inclusi in installazioni diverse dagli impianti nucleari, fra i quali compare la categoria del “ deposito di stoccaggio di lunga durata per il combustibile irraggiato, i rifiuti radioattivi ad alta attività e i rifiuti radioattivi a media attività non conferibili allo smaltimento superficiale”.

Dalla analisi del documento si evince che proprio questa ultima categoria corrisponde al DN PT previsto dal PN e dalla CNAPI. Infatti al paragrafo 7 il documento cita testualmente: “il sito del Deposito nazionale, identificato in conformità̀ con i criteri della Guida Tecnica n. 29, è idoneo alla localizzazione del deposito di stoccaggio temporaneo di lunga durata di rifiuti radioattivi ad alta attività̀, di rifiuti radioattivi a media attività̀ non conferibili allo smaltimento superficiale e di combustibile irraggiato a secco”.

Appare del tutto evidente che la produzione di questa Guida era necessaria per colmare un vuoto normativo, dal momento che la Guida Tecnica 29, sino ad allora l’unica vigente e presa in considerazione come più volte citato nella documentazione Sogin per la stesura del PN e della CNAPI, non prevedeva in alcun modo la possibilità di conferire materiale radioattivo ad alta attività  in un deposito di superficie, come appunto il DN PT, adatto soltanto allo smaltimento di scorie a bassa e molto bassa attività e a quelle  a media attività ma ad emivita breve.

Nella imminenza della pubblicazione della CNAPI occorreva quindi porre rimedio a questa palese carenza, dovendo anche rispondere ai dettami del Dlgs 31/2010.

Occorreva una soluzione che potesse rendere plausibile una progettazione che era stata realizzata in assenza di coperture normative, ma che doveva rispondere a determinate esigenze di gestione e alla prescrizione del Dlgs 31/2010.

È lecito quindi, a fronte di queste obbiettività, chiedersi se il PN e la CNAPI siano stati realizzati in maniera conforme alle normative, se l’aver proceduto in mancanza di normative adeguate, se la emissione di normative dopo la realizzazione del PN e della CNAPI, atte a giustificarne a posteriori i contenuti, corrisponda ad un comportamento istituzionalmente corretto e se  tutto questo abbia  prodotto una programma inadeguato tecnicamente oltre che rischioso per le popolazioni e i territori coinvolti.

Al di là di quanto sopra esposto, la Guida Tecnica n.30 consente di valutare il problema dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti ad alta attività anche sotto altri aspetti, di notevole interesse prospettico. Stando a quanto emerso dal Seminario Nazionale, con riferimento alle osservazioni pervenute e a specifici quesiti posti, è stato più volte proposta la valutazione del possibile stoccaggio di rifiuti radioattivi presso i siti dei vecchi impianti nucleari di produzione. L’ipotesi è stata peraltro ventilata anche dal parere  2577 del

14/12/2017 della Commissione Tecnica di Verifica VIA VAS del MATTM e dal decreto 340 del MATTM del 10/12/2018:

  • Integrare l’analisi con la strategia del “brown field”, ossia della trasformazione degli attuali siti nucleari in depositi di se stessi, rispetto alla realizzazione del DN.
  • Valutare le possibili strategie alternative tenendo conto del rischio ad esse associato (non solo naturale: idrogeologico, sismico ecc., ma anche di tipo terroristico e bellico) e della sua durata nel tempo.

 La Guida Tecnica n.30 sembra poter dare una risposta a questi quesiti, in quanto consentirebbe di poter realmente applicare la strategia del “brownfield”. Infatti, nel capitolo 1 -scopo e campo di applicazione-  si legge testualmente che :

I criteri della presente Guida Tecnica si applicano alle seguenti tipologie di installazioni:

a) Depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi di attività molto bassa, bassa e media presso gli impianti nucleari;

b) Depositi di stoccaggio temporaneo di combustibile irraggiato presso gli impianti nucleari;

c) Deposito di stoccaggio temporaneo di lunga durata per il combustibile irraggiato, i rifiuti radioattivi ad alta attività e i rifiuti radioattivi a media attività non conferibili allo smaltimento superficiale;

d) Depositi di rifiuti radioattivi presso installazioni diverse dagli impianti nucleari”.

 Pertanto i quesiti posti dalla Commissione VIA VAS, dal decreto 348, da molteplici  osservazioni pervenute al Seminario Nazionale, e da ultimo anche ribadite dai sopracitati documenti di cui ai punti 3 e 4, risultano legittimi e lo stoccaggio di scorie ad alta attività presso i siti delle vecchie centrali nucleari risulta una opzione perseguibile e normata.

 Strategicamente questo rappresenterebbe un vantaggio rilevante:

  • Renderebbe più accettabile il Deposito Nazionale, ridimensionato ad un deposito di superficie, rispondente al progetto Sogin e alle normative vigenti all’atto della realizzazione del PN
  • Eviterebbe o ridimensionerebbe significativamente il problema del trasporto dei rifiuti
  • Vista la localizzazione delle vecchie centrali e posto che effettivamente in un futuro si possa realizzare un deposito unico europeo, come auspicato anche da Sogin, si eviterebbe un dispendioso e rischioso viaggio di ritorno verso la nuova destinazione, verosimilmente oltralpe se il sito europeo fosse realizzato fuori d’Italia
  • Tenuto conto della lunga permanenza (100 anni) dei cask ed altri manufatti nei diversi siti di stoccaggio, piuttosto che in un unico deposito insieme a tutti i rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, consentirebbe di distribuire e contenere l’entità del rischio cumulativo di dispersione ambientale

Riguardo alla perseguibilità della pratica del brownfield per i rifiuti ad alta attività nell’ambito delle centrali dismesse ( o dei centri attuali di stoccaggio)   Sogin obbietta che il progetto di conferire l’alta attività nel DN PT rispetta “indirizzi governativi”, facendo riferimento al Decreto MICA del 7 maggio 2001. Questo Decreto “ ..nell’ottica di definire alcuni primi indirizzi strategici.....” prevede una direttiva in base alla quale Sogin provvede :...”alla disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo è condizionato dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”.

Al riguardo occorre sottolineare che il vetusto decreto ministeriale, risalente al 2001, fu emesso dal Ministero dell’Industria e del Commercio (MICA) che all’epoca aveva competenza in materia. Da allora la competenza è stata assunta da altri Ministeri, congiuntamente, MISE e MATTM, per poi, recentemente, passare in tutto o in parte al neo Ministero della Transizione Ecologica.

Basta analizzare gli atti successivi, prodotti appunto da altri Ministeri che avevano assunto competenza riguardo al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, e in particolare la sopracitata relazione della Commissione VIA VAS 2577 del 2017 e il Decreto 340 del 2018 del MATTM, che hanno richiesto specificamente di valutare la possibilità della opzione brownfield, per comprendere che una direttiva obsoleta non aveva e non ha più incidenza in scelte di tal genere. La definitiva insussistenza di quella vecchia direttiva del MICA è di fatto comprovata dalla Guida Tecnica 30 sopracitata, che prevede invece la possibilità di detta opzione.

Questa possibilità è anche sostenibile in relazione ad altre esperienze europee. Per quanto attiene ai depositi temporanei di rifiuti ad alta attività, ISIN ha fornito un quadro dei depositi già presenti in Europa,  segnalando 13 siti nel doc. n. 875_2. In 7 casi si tratta di depositi temporanei nell’ambito di siti di centrali nucleari dismesse o in via di dismissione.

In sostanza a fronte della unanime propensione a ritenere che i depositi geologici di profondità rappresentino la unica scelta possibile per i rifiuti ad alta attività e, preso atto delle reiterate affermazioni di assoluta sicurezza dei cask ed altri manufatti ad alta integrità da parte di Sogin, appare poco comprensibile come tali manufatti non possano essere ospitati per un periodo temporaneo di lunga durata presso le centrali che li hanno prodotti e presso gli altri attuali siti di stoccaggio temporanei.

I vantaggi più evidenti riguardano il significativo contenimento del problema dei trasporti, la minore concentrazione di materiale radioattivo con diluizione dei rischi, maggiori probabilità di accettazione da parte di territori già abituati alla convivenza con il nucleare che potrebbero avere interesse ai vantaggi economici ventilati da Sogin.

La fattibilità di tali realizzazioni eviterebbe  tensioni nei territori prescelti dalla CNAPI/CNAI che ad oggi hanno già dimostrato unanime contrarietà al DN PT, non produrrebbe danni alle economie locali prevalentemente orientate, come risulta dalle osservazioni pervenute, sia all’agricoltura che al turismo, probabilmente non determinerebbe un aggravio di spesa, posto che le strutture di stoccaggio temporaneo  non risultano particolarmente impegnative dal punto di vista tecnico-costruttivo,  dal momento che la sicurezza dovrebbe essere sostanzialmente garantita dai manufatti ad alta integrità.

Guida Tecnica n.32

Nell’ottobre 2021, è stata pubblicata la Guida Tecnica n. 32, : “Criteri di sicurezza e di radioprotezione per impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi”.

La pubblicazione è avvenuta quasi alla fine del Seminario Nazionale, prima tornata, concluso in data 24 novembre.

La Guida Tecnica n.32 “...definisce i criteri generali di sicurezza e di radioprotezione per l’esecuzione delle indagini tecniche per la qualificazione del sito, la progettazione, la costruzione, l’esercizio, la chiusura e la post - chiusura di impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi di molto bassa, bassa e media attività, come definiti in accordo alla classificazione del Decreto 7 agosto 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico(di seguito impianti di smaltimento)”

I principi fondamentali per la gestione dei rifiuti radioattivi sono quelli relativi alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori ed alla tutela dell'ambiente, tenendo altresì conto dell'impatto sulle generazioni future.

L’esercente deve  progettare,costruire ed esercire un impianto di smaltimento, garantirne la chiusura ed effettuare la sorveglianza nel periodo di controllo istituzionale, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori, la popolazione e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Deve essere adottato un approccio graduato, che tenga in considerazione il principio di ottimizzazione, correlato alla pericolosità dei rifiuti radioattivi smaltiti.

In questo caso, la realizzazione della nuova Guida a firma ISIN, è stata effettuata dopo la pubblicazione del PN e della CNAPI, reiterando un illogico modus operandi,  caratterizzato dalla realizzazione di un piano strategico di gestione dei rifiuti, comprensivo di un progetto di deposito e della  CNAPI,  normato da guide tecniche successive. Anche in questo caso appare censurabile una procedura che tratti dei criteri di sicurezza per un progetto di fatto già riassunto come adeguato ed operativo e correlato alla CNAPI: in sostanza la CNAPI , cioè la individuazione di aree potenzialmente  idonee, è stata effettuata tenendo conto di un progetto di deposito i cui criteri di sicurezza sono stati avallati in una fase successiva. Questo procedimento di fatto destabilizza tutto l’operato di Sogin, inclusa la CNAPI, dal momento che proprio la sicurezza del sito è il principale fattore che condiziona la scelta della ubicazione.

Inoltre,la stessa modalità di enunciazione delle prescrizioni della Guida fa riferimento costantemente ai doveri del gestore, responsabile della realizzazione e gestione del PN, come se lo stesso PN e la CNAPI non esistessero già ma dovessero in un futuro essere progettati e realizzati tenendo conto dei criteri della Guida 32.

Ulteriori elementi che suscitano perplessità riguardo al rapporto fra dette guide e il PN e la relativa CNAPI, concernono la figura “dell’esercente” e le responsabilità nel lungo corso della realizzazione, esercizio e dismissione del deposito e del sito di stoccaggio.

La definizione di “esercente” è generica, mentre dovrebbe essere specificamente ricondotta all’Ente ad oggi deputato al compito della gestione dei rifiuti radioattivi, che è rappresentato da Sogin. Questo anche al fine di escludere la eventualità del subentro di entità terze o alternative, oggi non note, e magari rappresentate da organizzazioni private.

Inoltre, non viene trattato il tema delle responsabilità e delle modalità di copertura e risarcimento per danni eventuali riconducibili a errata progettazione o malfunzionamento.

In una Guida che tratta di criteri di sicurezza e che consentirà di imporre verosimilmente contro la volontà dei cittadini, stando ai risultati del Seminario Nazionale, la presenza del DN PT, non può essere omesso il tema della responsabilità, posto che anche tutto il PN è basato sulla dichiarata certezza della sicurezza e della non rilevanza radiologica ambientale.  

Relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività̀ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 21 dicembre 2021 e Mozione 1/00414 approvata dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2021

Restando nell’ambito di valutazioni su tematiche generali, in particolare connesse con l’operato di Sogin nel suo complesso, occorre tener conto di un ulteriore documento comparso dopo la fine della prima tornata del Seminario nazionale.  Si tratta della “Relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi” della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 21 dicembre 2021. Questa relazione include e fa riferimento anche alla Mozione 1/00414 approvata dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2021:”Mozione sulla So.G.I.N. S.p.A. e la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, la quale comprende 67 aree, con priorità differenti, dislocate nelle regioni Piemonte (8 zone), Toscana e Lazio (24 zone), Basilicata e Puglia (17 zone), Sardegna (14 aree), Sicilia (4 aree)”.

La relazione e la mozione mettono  in luce una serie di criticità, che in gran parte collimano con molte delle osservazioni degli stakeholder sia del Lazio che delle altre Regioni.

Le maggiori critiche riguardano:

  • L’ordine di idoneità
  • La possibilità di inserire in un procedimento di VAS anche il processo di localizzazione del DN PT in particolare nella fase di realizzazione della CNAI, come richiesto sia in sede di Seminario Nazionale che anche dal Direttore dell’ISIN
  • La possibilità di reinserimento di altre aree oltre quelle indicate dalla CNAPI
  • La incompletezza dell’inventario dei rifiuti da conferire al DN PT e il problema della qualificazione dei rifiuti a media attività
  • Le incertezze sulle modalità con cui accertare i requisiti per la accettabilità dei rifiuti conferibili al DN PT, ivi inclusi i problemi relativi alla gestione della grafite
  • Incertezza sui reali tempi di conferimento dei rifiuti ad alta attività e del periodo di permanenza “temporanea” nel DN PT
  • Incertezza sulle prospettive della realizzazione di impiantì di smaltimento comuni a livello europeo per le scorie ad alta attività
  • Ia possibilità che le caratteristiche geologiche del sito e quelle della barriere ingegneristiche, attuabili soltanto in una fase avanzata di studio e di progettazione possano condizionare quantità o tipologia di rifiuti da smaltire nel deposito stesso oppure rimettere in discussione la scelta del sito.
  • Necessità di modifiche ed adeguamento del Dlgs 31 del 2010 del Dlgs 101 del 2020
  • Necessità di un maggiore coordinamento fra Governo, Parlamento e gli altri attori deputati alla gestione del problema del DN PT
  • Necessità della istituzione di una Commissione Nazionale e di un Comitato tecnico-scientifico deputati come figure terze ed indipendenti alla valutazione dei risultati del Seminario e delle conseguenti decisioni in materia di CNAI ed altre procedure susseguenti
  • Presa d’atto delle perplessità della UE circa il requisito di effettiva indipendenza dell’ISIN

Si tratta in sostanza di rilievi che coincidono con molte delle osservazioni presentate dai vari stakeholder nazionali e della Provincia di Viterbo e per i quali le risposte di Sogin non sono risultate esaustive e convincenti.

Vale ribadire che per questi temi, relativamente a quelli trattati dal Comitato Montalto Futura,  restano validi tutti i rilievi contenuti nelle osservazioni  già presentati nella prima tornata e tuttavia per alcuni  è importante ribadire alcuni punti della relazione, con particolare riferimento al reiterato problema della VAS e a quello dell’ordine di idoneità.

VAS

Riguardo al problema della possibilità di assoggettare a VAS anche la CNAPI, le risposte di Sogin sono sempre state categoricamente negative.

È stato affermato da alcuni portatori di interesse e dal Direttore dell’ISIN, che il decreto VAS sul Programma nazionale conterrebbe l’indicazione di inserire in un procedimento VAS anche il percorso di localizzazione, in particolare nella fase di approvazione della CNAI.

Inoltre la stessa CT VIA-VAS con parere 2577/2017 aveva valutato che il processo di localizzazione del DN PT, in quanto parte integrante del PN, dovesse essere sottoposto a specifica procedura di VAS.

“SOGIN, su questo aspetto, ha sostenuto che la CNAPI e la CNAI non sono atti di pianificazione, bensì fasi propedeutiche all’individuazione del sito per la realizzazione del DNPT (ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010); non sussisterebbero quindi i presupposti per essere fatte oggetto di valutazione ambientale strategica specifica. Si tratta di soluzione conforme al dettato normativo che Sogin ritiene non prevedere l’ulteriore passaggio procedimentale della VAS”.

La posizione di Sogin è censurabile dal momento che CNAPI e CNAI sono in realtà tappe attuative del PN e pertanto da questo inscindibili e come tali suscettibili della procedura VAS, con tutto quanto ne consegue.

La stessa Sogin nel documento relativo al “Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”- testo consolidato a seguito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica- a pag. 30 riporta chiaramente che tra le tappe significative della attuazione del PN sono la” localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico” e  la proposta della CNAPI.

In questa ottica appare pertanto poco comprensibile come le Procedure della CNAPI e della CNAI possano essere considerate esenti dal processo VAS e come sia stato concesso il Nulla Osta alla pubblicazione della CNAPI da parte del MISE e del MATTM in data 30/12/2020,  in assenza di risposte puntuali non soltanto alle obiezioni sulla VAS, ma anche alle decine di punti di chiarimento e indicazioni contenuti nel parere 2577  e riportati  nelle “raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  nel decreto 340/2018.

Da quanto sopraesposto risulta palese la stretta correlazione fra molte delle osservazioni presentate al Seminario nazionale, i rilievi della Commissione e della sopra citata mozione 1/00414, e le suddette richieste della Commissione Tecnica VIA VAS.

Risulta anche evidente che la posizione negativa e tecnicamente discutibile di Sogin ha impedito di prendere in considerazione una serie di fattori che se opportunamente valutati avrebbero evitato probabilmente di produrre una CNAPI così fortemente contestabile e contestata.

Ordine di idoneità

Per quanto riguarda l’ordine di idoneità, si tratta di uno dei temi più dibattuti. La stessa Sogin ha riconosciuto i limiti della metodica e si è dichiarata disponibile a recepire indicazioni. Tuttavia ad oggi non è stata fornita dall’Ente alcuna versione aggiornata o comunque modificata del metodo per l’ordine di idoneità, nonostante le molte indicazioni specifiche reperibili nelle osservazioni degli stakeholder pubblici e privati.

La posizione di Sogin nel Rapporto di estrazione  -punto 3.1.4 Ordine di idoneità -risulta poco comprensibile nelle controdeduzioni e comunque omissiva rispetto alle numerose e puntuali indicazioni pervenute.

Sogin si trincera dietro la mancanza di proposte concrete da parte dei portatori di interesse riguardo a nuovi complessivi metodi di valutazione dell’ordine di idoneità e fornisce riposte poco comprensibili, se non elusive. Risulta difficile capire il significato conclusivo del documento di Sogin sull’ordine di idoneità: “Pur riportando spesso (gli stakeholder) nuovi elementi importanti e condivisibili per la corretta valutazione di alcuni parametri (per alcuni si rimanda agli specifici capitoli tematici), risulta evidente che un complessivo recepimento di tali comprensibili istanze porterebbe ad una classificazione delle aree totalmente “appiattita” verso il basso, senza alcuna possibilità di ipotizzare alcun ordine di idoneità”.

Parimenti risulta difficile capire come “la decisione di proporre uno schema di classificazione estremamente semplificato...” sia basata sulla considerazione che “....il processo decisionale sul nostro DN PT è basato su un modello semivolontaristico, con il fulcro delle manifestazioni di interesse...”

Il che significherebbe che non è importante che il metodo sia corretto o adeguato a stabilire un oggettivo ordine di idoneità, l’importante è trovare un’API che si dimostri propensa ad accogliere il deposito, in quel caso la bontà del metodo risulta del tutto inutile. Ma si tratta evidentemente di una visione molto limitata e superficiale del problema: stando alle risultanze acquisite nel corso del Seminario, il “volontarismo”, o se si vuole il”semivolontarismo”, delle API è del tutto assente e pertanto la necessità  di una metodologia adeguata e garantista per l’ordine di idoneità è imprescindibile.

A fronte dei più evidenti difetti dell’ordine di idoneità, consistenti nella mancanza di coerenza logica, di minimali criteri scientifici e di eccessiva autoreferenzialità,  elementi negativi riconosciuti dalla  stessa Sogin, appare  inammissibile la semplicità con cui l’Ente trascura gli effetti reali della applicazione del suo metodo di valutazione dell’ordine di idoneità:   può realmente essere accettabile che un territorio venga scelto in maniera definitiva soltanto perché giudicato “favorevole” rispetto ad un altro giudicato soltanto “meno favorevole”?

In sostanza tutte le critiche mosse alla metodologia seguita per l’ordine di idoneità non hanno sortito alcun risultato pratico e pertanto restano in piedi tutte le criticità evidenziate.

Nel Rapporto di Estrazione, riguardo all’ordine di dì idoneità, Sogin si limita ad un semplice riassunto delle osservazioni proposte, ma non esprime alcuna concreta iniziativa atta a correggere la metodologia.

Uno schema metodologico plausibile dovrebbe :

  • comprendere esclusivamente o prevalentemente criteri di valutazione quantitativa dei fattori presi in considerazione
  • chiarire in maniera definitiva il significato della insularità e dell’appartenenza a zone sismiche 2B nell’ambito dell’ordine di idoneità
  • includere nella valutazione tutte le 67 aree potenzialmente idonee, posto che è stato reiteratamente affermato che tutte sono potenzialmente idonee e quindi tutte potenzialmente eleggibili
  • allargare lo spettro dei parametri da analizzare
  • prevedere la valutazione di parametri sanitari: valutazione dello stato sanitario di base della popolazione (incidenza delle malattie neoplastiche)
  • ampliare i parametri di interesse economico inserendo anche il turismo
  • definire correttamente le distanze fra DN PT e centri abitati(debitamente qualificati), aree protette, assi viari, corsi d’acqua
  • prevedere la possibilità di esclusione di Aree nelle quali si verifichino significative sinergie di fattori “non favorevoli”

Proposta di un nuovo metodo per l’ordine di Idoneità

tabella

Il metodo di valutazione dell’ordine di idoneità proposto deve essere applicato indistintamente a tutte le 67 aree, posto  che Sogin ha previsto che tutte le Aree giudicate della CNAPI sono comunque idonee ad accogliere il DN PT.

I parametri presi in considerazione sono 11 e ognuno contribuisce allo score complessivo con un punteggio da 0 a 1. Lo score complessivo sarà calcolato sulla base della somma dei singoli punteggi.

L’ordine di idoneità verrà formulato sulla base dei punteggi totale in undicesimi fatti registrare da ciascuna della API.

Qualora un’area facesse totalizzare uno score complessivo di 0, verrebbe comunque espulsa dalla lista della Aree potenzialmente Idonee.

I nuovi parametri e le modifiche previste riguardano:

  • Posto che tutte le 67 aree debbono essere incluse nella valutazione dell’ordine di idoneità alla pari, incluse quelle insulari, il parametro della percorrenza va ricalcolato tenendo conto del trasporto marittimo.
  • distanza dai corsi d’acqua. Il riferimento di 150 metri è desunto dai vincoli di inedificabilità mediamente previsti in Italia.
  • sismicità: il parametro è inserito sulla base del fatto che tutte le aree sono di partenza idonee ad accogliere il sito, non escluse quelle anche in zona sismica 2
  • stato sanitario: il rischio di rilascio ambientale di radioattività è una realtà correlata alla presenza di depositi di materiale radioattivi che può manifestarsi sia attraverso una contaminazione cronica che a causa di eventi acuti. Il rapporto fra contaminazione ambientale da radiazioni e cancro è una realtà epidemiologica e statuita dalla IARC. Appare evidente che la realizzazione del DN PT in aree con elevata incidenza di tumori rappresenta un potenziale fattore di rischio ulteriore in grado di produrre effetti sinergici con eventuali altri fattori cancerogeni del territorio. Nella valutazione dell’ordine di idoneità, a prescindere dalla valenza che il dato potrà avere nella valutazione di VIA riguardo alla escludibilità delle aree, il dato deve essere almeno preso in considerazione nella fase di valutazione di idoneità. I dati di riferimento sono desumibili dai report annuali di AIRTUM nazionali, regionali e provinciali.
  • Radon. L’inquinamento da Radon nella Provincia di Viterbo rappresenta un fenomeno noto e certificato da campagne di rilevamento. Si tratta di un agente cancerogeno e mutageno di classe 1 nella classificazione della IARC ; appartiene cioè a quegli agenti per i quali è stabilita definitivamente l’azione
  • Valenze turistiche: la introduzione di questo parametro risulta necessario se si vuole rispondere adeguatamente alle indicazioni della Guida Tecnica 29 circa la realizzazione dell’ordine di idoneità. Infatti il turismo rappresenta per tutte le 67 aree un settore di significativa incidenza nelle economie territoriali considerate. Per la valutazione del punteggio il riferimento più attendibile è rappresentato dalla consistenza delle strutture dedicate. Dai report ISTAT e di altre entità di settore, come ad esempio i report di Federalberghi, è possibile desumere agevolmente il dato. Il riferimento della disponibilità di camere per 1000 abitanti rappresenta un modo di valutazione significativo e usualmente utilizzato nelle statistiche di settore per identificare la capacità e la entità della attività nel campo del turismo.

Terzietà e Indipendenza dell’ISIN

Lo svolgimento della Consultazione e del Seminario hanno messo in luce la necessità di un ente terzo deputato alla valutazione delle osservazioni proposte dagli stakeholder, al fine di limitare la autoreferenzialità di Sogin, ad oggi  di fatto unico attore e gestore dei risultati del Seminario, risultando contemporaneamente oggetto delle critiche ma anche giudice di se stesso.

L’ISIN in una comunicazione (Doc. n. 875_2) trasmessa su specifica richiesta della Commissione d’Inchiesta ,  ha informato che : al fine di garantire una approfondita ed esaustiva analisi e ponderazione di tutte le altre componenti ambientali, culturali e socio-economiche coinvolte nelle distinte fasi di localizzazione ... in applicazione dell'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo n. 45 del 2014, ha già programmato e avviato la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare composto da propri tecnici e integrato da tecnici di altri enti e organismi tecnico-scientifici, attribuendo il coordinamento degli approfondimenti territoriali, ambientali, geologici, geomorfologici, idrogeologici, idraulici a un componente della Consulta dell'ISIN che in materia possiede una specifica ed elevata competenza professionale e ha dato un importante contributo anche nella fase conclusiva di validazione della Carta Nazionale “

Ad oggi non si ha contezza della costituzione di una commissione o comitato che agisca come ente terzo, deputato a verificare le osservazioni presentate al Seminario Nazionale e a fornire un giudizio indipendente.

La relazione della Commissione riporta al riguardo: ” quale azione rilevante ai fini del procedimento in atto sulla CNAPI vi è la redazione della CNAI, successiva alla valutazione delle osservazioni e agli esiti del Seminario nazionale, con il relativo ordine di idoneità definitivo, effettuata dalla SOGIN; la costituzione di una Commissione nazionale e di un Comitato tecnico-scientifico indipendente per la gestione della consultazione pubblica, auspicata dalla SOGIN, risulterebbe aver condotto essenzialmente alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico indipendente presso ISIN, non specificamente indirizzato, tra l’altro, alla ulteriore finalità di fornire supporto ai portatori di interessi, ma certamente utile per conferire maggiore autorevolezza alle posizioni che saranno espresse”.

La relazione della Commissione citata, oltre che esprimere perplessità sul Comitato di controllo con funzione di terzietà, ha anche evidenziato la discutibile posizione dell’ISIN: “Ciò posto, va evidenziato che è ancora pendente la procedura d’infrazione n. 2021 del 2018 relativa, tra le altre questioni, alla mancanza del requisito di effettiva indipendenza dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rispetto ad influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione nonché ai poteri giuridici e alle risorse umane e finanziarie necessari all’Ispettorato per adempiere ai suoi obblighi.

E’ pendente, inoltre, la procedura detta “EU Pilot” 9657 del 2020 con la quale sono stati chiesti i chiarimenti relativi al finanziamento e al personale dell’Ispettorato.

Nel prosieguo dei lavori e della attuazione del PN, ivi inclusa la CNAI, è auspicabile che vengano tempestivamente chiariti i dubbi in merito alla costituzione di una Commissione o Comitato di controllo indipendente e che sia anche chiarito e garantito il ruolo dell’ISIN con particolare riguardo alla sua posizione di garanzia ed indipendenza.

Impatto sanitario-Indagini epidemiologiche

L’indagine epidemiologica sulla Provincia di Viterbo ed il parere espresso dall’Ordine dei Medici della Provincia di Viterbo dimostrano la incompatibilità assoluta del territorio con la realizzazione del DN PT.

Infatti i risultati dell’indagine, di tipo puramente descrittivo, evidenziano per un periodo di osservazione quinquennale tassi di incidenza di neoplasie maligne superiori rispetto alla media nazionale fino al limite massimo di 133,6 % per le leucemie.

L’aumento della incidenza rispetto alla media nazionale è stato riscontrato per ben 11 forme neoplastiche rispetto alle 22 analizzate dai report annuali dell’AIRTUM.

I dati epidemiologici dimostrano che il Comune di Montalto di Castro risulta quello con le maggiore incidenza di neoplasie di per sé già correlate etiologicamente alla radioattività naturale da radon. Per questo il rischio di una eventuale ulteriore contaminazione ambientale da radioattività, in forma acuta o cronica, determinerebbe un ulteriore aumento di dette neoplasie.

Il rischio ambientale da rilascio di radioattività e l’eventuale influenza sulla salute è stato oggetto di richiesta di valutazione da parte:

  1. Il Rapporto Ambientale
  2. Il parere 2092(parere di “scoping”) del 30/5/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS del MATTM
  3. Il parere n.2577 del 14/12/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS del MATTM
  4. Il Decreto 340 del 10/12/2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Si tratta di argomenti ampiamente analizzati nelle osservazioni presentate nella prima tornata dal Comitato Montalto Futura e alle quali si rimanda.

Riguardo alle osservazioni proposte circa la necessità di indagini epidemiologiche e alle risultanze della indagine sulla Provincia di Viterbo, le risposte di Sogin risultano evasive. Il rimando di queste valutazioni a tempi successivi, ad un eventuale SIA o VIA e quant’altro, e cioè quando la scelta dell’area sarà stata effettuata, risulta del tutto illogico e porrà seri problemi di gestione.  La scelta di evitare il problema della valutazione sanitaria è tutto a carico di Sogin, che dimostra una incomprensibile caparbietà nel trincerarsi dietro la assunzione di improbabili certezze circa la sicurezza del DN PT, in una forma di imbarazzante contrasto con la ridda di normative, guide, indicazioni, osservazioni, che riguardano non a caso il problema della sicurezza ambientale del DN PT, che rappresenta il fattore più discusso e quello su cui maggiormente si concentrano gli sforzi normativi.

D’altra parte i dati epidemiologici sono disponibili e facilmente fruibili e mediamente più aggiornati rispetto alle altre banche dati , spesso datate e poco esaustive, utilizzate da Sogin per le sue valutazioni su altri aspetti, quali ad esempio i criteri di esclusione.

La valutazione del tema della salute sulla base di banche dati disponibili eviterebbe l’inclusione di aree non compatibili con i rischi ambientali connessi al Deposito nel momento più giusto, quello cioè della programmazione, e non in una fase successiva, più difficile da affrontare specie per i territori che la subirebbero e che dovrebbero difendersi dopo essere stati inopportunamente prescelti.

Il problema dello stato sanitario del Territorio e della rilevanza della incidenza delle malattie neoplastiche, molte di per sé strettamente connesse alla radioattività naturale già presente, come nel caso della Provincia di Viterbo, impongono un ragionamento e conclusioni diverse da quelle di Sogin al riguardo.

Sogin afferma che il problema dell’eventuale dispersione ambientale è irrilevante dal momento che la realizzazione del DN PT prevede la non rilevanza radiologica in ambiente. Pertanto, messe in atto tutte le migliori tecniche di realizzazione e gestione, nessun rischio “dovrà” o “potrà” concretizzarsi a danno della popolazione.

Il fatto è che per una popolazione con elevata incidenza di tumori, molti dei quali strettamente connessi ad una già elevata radioattività di fondo come fattore principale o sinergico, non è accettabile neanche l’ipotesi di irrilevanza radiologica, supposto che questa possa essere effettivamente garantita e prolungata, vista la durata di almeno 100 anni dello stoccaggio di rifiuti ad alta attività e di oltre 300 anni per lo smaltimento dei rifiuti a bassa attività. In sostanza il ragionamento va completamente ribaltato: occorre partire dalle caratteristiche ambientali esistenti e dallo stato di salute vigente per poter considerare possibile l’accoglimento del Deposito Nazionale, come previsto per i criteri di esclusione, piuttosto che confidare nella apodittica sicurezza dell’impianto a prescindere dalla condizione sanitaria del territorio su cui verrà realizzato.

Piano di monitoraggio

Riguardo alla valutazione del fondo naturale ambiente sono noti i dati storici riguardo alla entità della radioattività prodotta dal radon nella Provincia di Viterbo, causa  e concausa con altri cancerogeni ambientali dell’elevato tasso di malattie tumorali.

La contaminazione da radon rappresenta un inquinante ambientale la cui tendenza alla “fluttuazione” si deve ritenere poco significativa se non improbabile. Il radon, infatti deriva dalla intrinseca struttura del territorio e pertanto non si può prevedere come possibile una sua particolare attenuazione, o se del caso aumento nell’arco temporale della durata del DN PT. Pertanto, trattandosi di una tipologia di inquinamento non emendabile, la radioattività di fondo rappresenta un elemento di riferimento fin da ora per verificare la compatibilità con le eventuali o meglio probabili e fisiologiche dispersioni dal DN PT. Fatto che determinerà la necessità di calcoli adeguati circa la valutazione della sostenibilità e la non rilevanza ambientale supposta. La presenza elevata di radon, reiteratamente comprovata nella Provincia di Viterbo, non può che tollerare valori di eventuali dispersioni ambientali dal DN PT significativamente ridotti rispetto ad altri territori con emissioni radioattive di fondo di più bassa intensità.

Anche questo aspetto, stante i dati sull’inquinamento da Radon già noti e certificati, dovrebbe porre seri dubbi sulla scelta di molti dei siti Provinciali e comunque rappresentare un forte deterrente per la scelta delle AI.

Presenza del deposito nazionale e parco tecnologico: sviluppo territoriale

Sogin obbietta alle osservazioni riguardanti i supposti benefici economici, ribadendo i vantaggi connessi alla presenza del Parco Tecnologico e a quelle del DN in senso lato.

Questi aspetti sono stati ampiamente analizzati nelle osservazioni precedenti e nessuna delle controdeduzioni di Sogin risulta convincente riguardo al tema.

Sogin si ostina a reiterare il concetto di beneficio e a ignorare il problema del danno economico, che già oggi a fronte delle esternazioni pubbliche dell’AD dott. Fontani  che individuano nel Lazio, e quindi nella

Provincia di Viterbo, un territorio baricentrico e quindi preferibile, stanno creando i primi problemi di natura economica. Come ampiamente riportato nelle precedenti osservazioni la letteratura scientifica, i modelli economici applicabili e gli studi specifici dimostrano che il rischio percepito e il danno di immagine condizionano negativamente l’economia, danneggiando i prodotti alimentari, il valore dei beni immobili e la economia in senso lato.

I supposti benefici derivanti dal Parco Tecnologico sono tutti da dimostrare e non esiste alcun riferimento internazionale che ne comprovi una effettiva utilità nel campo dello sviluppo economico dei territori.

Si tratta di immaginarie prospettive che sono tutte da verificare e che probabilmente non avranno uno riscontro concreto.

L’attività di ricerca eventualmente svolta nel PT  non creerà occupazione locale: occorreranno ricercatori, tecnici qualificati e ingegneri che proverranno da università o enti di ricerca nazionale, essendo carenti queste figure almeno nella Provincia di Viterbo.  La utilizzazione delle risorse del Parco Tecnologico ai fini dello sviluppo locale appare difficile da immaginare se non addirittura impossibile.  Inoltre va anche evidenziato che la vita del Parco Tecnologico è limitata, dal momento della sua messa in funzione, a  circa 50 anni, visti i lunghi tempi necessari per realizzare la struttura e conferire i rifiuti ad alta attività. Pertanto un forte impegno anche economico nella struttura di ricerca del Parco appare difficilmente sostenibile. Per l’indotto, è facile immaginare che nel DN PT potranno trovare impiego figure locali di basso profilo: manovalanza per il giardinaggio, mensa, guardiania, trasporto locale, piccola edilizia di supporto. Nella realizzazione della struttura troveranno impiego ditte specializzate e altamente qualificate assenti nel territorio. Così pure nei trasporti non ci sarà margine per le imprese locali, data l’alta specializzazione delle ditte dedicate ai trasporti di materiale radioattivo.

Per quanto attiene ai compensi territoriali, distribuiti al Comune interessato, a quelli limitrofi e alla Provincia, nel caso di territori ricchi ed economicamente organizzati come  molti di quelli della Tuscia coinvolti nella CNAPI i compensi previsti non possono obbiettivamente ripagare i danni subiti. Non è difficile comprendere come il valore dei prodotti agricoli, sempre più orientati al biologico e alla qualità, ne risentirà negativamente. Lo stesso dicasi per le attività turistiche ed il valore degli edifici residenziali e commerciali. In paesi a forte economia agricola e turistica le perdite connesse alla presenza del nucleare sono una certezza rispetto ai presunti benefici, che in ogni caso avranno carattere generale, come diminuzione del costo delle utenze e quant’altro. Al proposito vale la pena ricordare che la Relazione della Commissione citata, fra le tante osservazioni, riporta il parere del MITE che suggerisce anche interventi economici diretti alla popolazione. Ma comunque anche questo non cambierebbe il risultato finale: i territori ricchi saranno danneggiati nella loro economia e dovranno ridimensionare le prospettive future di sviluppo, mentre alla lunga potranno sopravvivere soltanto iniziative economiche compatibili con la presenza del DN PT, semmai esisteranno.

Infine, va anche sottolineato che l’esempio di virtuoso connubio fra territorio e deposito nucleare proposto reiteratamente da Sogin è in sostanza una pubblicità mendace. Il paesino francese di Soulaine-Dhuys ha 300 abitanti e si trova in un contesto molto esteso, i cui i borghi vicini hanno una densità di popolazione bassissima e certamente diversa da quella almeno della Provincia di Viterbo. Inoltre, fatto ancora più grave, in Francia si tratta di un deposito per rifiuti a bassa e bassissima attività, realtà ben diversa da quella che si verificherebbe in Italia, dove il DN accoglierebbe anche rifiuti ad alta attività, con le conseguenze che ne derivano quanto a rischio percepito e danno di immagine.

In definitiva sarebbe opportuno evidenziare anche gli effetti economici negativi del problema e rendere così le aree coinvolte più consapevoli della proprie scelte e del proprio futuro.

Ad oggi, il fatto che tutti i territori si siano dimostrati contrari è comunque la dimostrazione lampante che i benefici proposti non risultano convincenti rispetto ai danni che tutti immaginano di subire.

Questo inoltre crea sfiducia nell’operato e nella proposte di Sogin e ingenera incertezza per il futuro e desiderio di resistere alle proposte e al Progetto nel suo complesso.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PER GLI ARGOMENTI ATTINENTI ALLE API INDIVIDUATE NELLA CNAPI E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Aspetti geologici

Riguardo agli aspetti geologici non si possono che rimarcare le carenze nella applicazione dei criteri di esclusione in mancanza di dati certi e aggiornati di riferimento e il rimando, anche per questo aspetto, ad un futuro nel quale dovrebbero essere chiariti tutti i punti critici evidenziati dalle osservazioni. Questo in netto contrasto con le affermazioni circa la bontà delle metodologie seguite, basate sulla attenta e metodologica analisi  delle banche date più significative.

In attesa degli approfondimenti, ad oggi 67 aree sono state giudicate potenzialmente idonee e tra poco una short list indicherà quelle che sono rimaste nella rete, ma ad oggi nessuna risposta specifica, almeno per il Lazio, emerge per confutare o rigettare le conclusioni di molti stakeholder sulla applicazione dei criteri di esclusione relativi agli aspetti geologici e idrogeologici.

Aspetti naturalistici

Anche per questo tema valgono per quanto ci riguarda le osservazioni precedenti, dal momento che nessuna risposta tecnica è stata fornita.

Resta in piedi il vero problema, e cioè quello da noi indicato, che riguarda la indicazione certa della distanza fra DN PT e area protetta, tale che si evitino interferenze dannose per habitat e natura.

Per quanto riguarda la Provincia di Viterbo, le aree protette sono presenti in numero significativo come nella maggior parte delle altre aree CNAPI nel resto d’ Italia.  Posto che, come abbiamo riportato nelle precedenti osservazioni, nessun tecnico avrebbe mai immaginato di programmare la realizzazione del DN PT all’interno di un’area protetta, quello che doveva essere indicato con certezza era la distanza minima plausibile rispetto al DN PT. Noi abbiamo indicato una distanza di 3 km, avendo notato che nella stesura dell’ordine di idoneità delle aree della Provincia di Viterbo si riteneva non favorevole l’area che presentava una distanza inferiore a 3 km rispetto al DN PT. Questa distanza sembra essere un riferimento plausibile, se confrontata a quella rispetto ai centri abitati.

Anche in questo caso non si trova una risposta al quesito e si riscontra il solito rimando a fasi successive, in cui non è ancora chiaro come si procederà per valutare la possibile interferenza fra DN PT e aree protette.

Anche in questo caso dobbiamo segnalare l’imprecisione della procedura: in pratica il criterio di esclusione CE11 è stato applicato senza precisi parametri di riferimento ma con la prospettiva di ridiscuterne in futuro, magari trovando in seguito un giusto metodo di applicazione che non si è voluto decidere prima di realizzare la CNAPI.

Aspetti antropici

Per quanto riguarda la applicazione di criteri di esclusione  CE 4, CE 10, CE12, CE 13, in assenza di controdeduzioni specifiche, restiamo del parere precedentemente espresso e riteniamo che la errata applicazione della metodica  da parte di Sogin abbia impedito di escludere le 4 aree del territorio di Montalto, VT 8, VT 36, VT 24 e VT 27.

Per le motivazioni specifiche e di ordine tecnico rimandiamo alla precedente relazione.

Ribadiamo la necessità di rivalutare il CE 15, secondo quanto riportato nella precedente relazione sulle osservazioni.

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La disamina del Rapporto di estrazione nel suo complesso dimostra che le osservazioni presentate e discusse nel corso del Seminario Nazionale sono state approcciate da tutti gli stakeholder con forti analogie.

Le numerose critiche nei confronti del PN, della CNAPI e dell’Ordine di Idoneità contenute nelle osservazioni degli stakeholder pubblici e privati di tutte le Regioni Italiane hanno trovato eco nella Relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi  della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 21 dicembre 2021 e nella Mozione 1/00414 approvata dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2021.

 

La disanima del Rapporto di estrazione territoriale-Sessione Lazio evidenzia il fatto che Sogin, dopo aver analizzato e riportato in forma riassuntiva tutte le osservazioni, non ha fornito un giudizio di merito ma ha costantemente ribadito le proprie posizioni iniziali.

Riguardo alle osservazioni proposte dal Comitato Montalto Futura, analogamente, si constata che al di là della citazione delle tematiche trattate, Sogin non ha fornito controdeduzioni, a nostro parere, tecnicamente credibili e tali da consentirne l’accettazione.

Il risultato complessivamente è che tutto resta immutato ed ognuno rimane nella sua iniziale posizione.

Il fatto che a breve sarà pubblicata la CNAI, una sorta di short list che vedrà significativamente ridotto il numero delle ex  API, non potrà essere considerato il risultato di una ponderata valutazione delle osservazioni pervenute, dal momento che la lettura dell’estratto fotografa di fatto la situazione di partenza.

La mancanza di risposte tecnicamente accettabili e il mancato riconoscimento di osservazioni che obbiettivamente configurano errori di metodologia e di giudizio da parte di Sogin significa che ancora una volta l’Ente opererà la scelta della CNAI in forma autoritaria e non condivisa. Pertanto ancora una volta la CNAI sarà frutto della esclusiva progettualità di Sogin piuttosto che di un confronto tecnico reale fra le parti interessate.

Questa realtà deriva da una organizzazione e gestione del Seminario Nazionale con un solo protagonista, Sogin, in assenza di un ente terzo di garanzia.

Questo non farà che acuire il senso di sfiducia dei territori interessati e alimenterà la percezione di rischio, magari anche oltre la realtà.

La unanime posizione di contrarietà di tutti gli stakeholder e la mancanza di risposte esaustive di Sogin determinano una situazione di stallo, per la quale appare necessaria la compartecipazione e il coinvolgimento del Governo e dei Ministeri competenti in una fase che preceda decisioni irrevocabili e non condivise.

Il Comitato Montalto Futura ribadisce le osservazioni inoltrate nella I tornata del Seminario, propone un nuovo metodo di valutazione dell’ordine di idoneità, evidenzia la incongruenza fra normative vigenti e operato di Sogin riguardo al PN e alla stesura della CNAPI.