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Osservazioni tecniche e giuridiche in merito alla Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI)
“Montalto Futura” Comitato Cittadino per la Salvaguardia del Territorio di Montalto di Castro e della Tuscia
Come riferisce il doc. DN GS 00102, questo criterio è correlato alla seguente indicazione generale IAEA
riportata nella SSG-29 (2014): “The site should be located so that the environment will be adequately
protected for the entire lifetime of the facility and so that potential adverse impacts can be mitigated to an
acceptable degree, technical, economic, social and environmental factors being taken into account. Near
surface disposal facilities should comply with the requirements for protection of the environment “.
Il preciso riferimento alla IAEA comporta il dovere di tutelare i” siti naturali protetti” da potenziali impatti
avversi per l’intera vita dell’impianto, rappresentato nella veste di “impianto di smaltimento di superficie”.
Nessuna delle Aree Potenzialmente Idonee identificate dalla CNAPI nel Comune di Montalto di Castro
ricade in siti di interesse naturalistico di cui sopra, per cui nessuna esclusione è stata effettuata in
applicazione al CE11.
D’altra parte è anche al lume del buon senso più che in forza di divieti che in nessun caso possa essere
presa in considerazione l’idea di realizzare un DN dei rifiuti radioattivi in aree pregiate di salvaguardia
naturalistica.
Piuttosto andrebbe valutato il rischio di interferenza con siti di tale valenza tenendo conto di rischi
“potenziali” connessi alla tipologia degli impianti e alla durata lunghissima della loro attività.
Pertanto la valutazione del criterio di esclusione non può essere limitata alla improbabile occupazione da
parte del DN PT delle aree protette, ma deve tener conto delle indicazioni della IAEA e indicare modalità di
applicazione che ne garantiscano il rispetto.
Il solo fatto che SSG 29 della IAEA si riferisca a depositi di superficie, destinati ad accogliere scorie a bassa
attività, deve indurre ad una applicazione del CE 11 con indicazioni maggiormente approfondite nel caso in
cui, come quello di specie, il Deposito accolga anche scorie ad alta attività.
Pur nella necessità di semplificare i criteri di scelta nella fase di realizzazione della CNAPI, il giudizio positivo
determinato dall’improbabile insediamento del DN PT in un’area protetta è troppo limitativa e sbrigativa.
L’unico criterio semplice, inoppugnabile e di logica stringente da prendere come riferimento è
rappresentato dalla distanza fra Area Potenzialmente Idonea e confine delle Aree Protette.
E’ del tutto evidente, infatti, che il rischio di interferenza sia inversamente proporzionale a detta distanza.
Inoltre, la applicazione di un criterio di distanza garantirebbe in maniera soddisfacente anche nei confronti
dei potenziali rischi derivanti dalla lunga permanenza nel DN PT di scorie ad alta attività.
È necessario pertanto che questo parametro di valutazione sia preso in considerazione come per altri
parametri: ad esempio distanza dai centri abitati. Infatti la distanza rappresenta un elemento logico di
riferimento per la tutela delle aree di interesse naturalistico e per il loro habitat allo scopo di
evitare/attenuare interferenze negative.
Tuttavia, anche se nella documentazione Sogin specificamente riguardante il CE11 il riferimento alla
distanza non è stato valutato, la descrizione delle distanza fra la quattro Aree CNAPI e le Aree Protette
territoriali è stata sempre riportata nei doc. DN GS 00118 ( Area VT8), 00139(Area VT 36),00126(Area VT
24) e 00129(Area VT27). L’utilità e la rilevanza di questo dato è evidenziata inoltre nella valutazione della
Proposta di Ordine di Idoneità delle aree CNAPI -DN GS 00226-, dove il parametro distanza è stato di fatto
utilizzato nella valutazione del fattore “valenze naturali” . In particolare nel paragrafo2.3 (” individuazione
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