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Osservazioni tecniche e giuridiche in merito alla Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI)
“Montalto Futura” Comitato Cittadino per la Salvaguardia del Territorio di Montalto di Castro e della Tuscia
• Per la realizzazione della CNAPI la Sogin si è avvarrà della Guida Tecnica 29 dell’ISPRA. Questa
Guida è stata realizzata “...con riferimento alle raccomandazioni degli organismi internazionali ed
in particolare della IAEA”(DN GS 00226 pag.3)
Se ne desume che la Guida Tecnica 29 dell’ISPRA abbia tenuto conto delle direttive della IAEA, ma che non
ne sia la copia fedele o che includa tutti i criteri della IAEA.
La Sogin , tenendo fede ai dettami dell’art. 27 del Decreto ha adottato la Guida Tecnica 29 dell’ISPRA e
afferma inoltre che “..l’idoneità del sito ad ospitare il Deposito Nazionale è quella indicata nella Guida
Tecnica 29 dell’ISPRA e, a livello internazionale, quella indicata nella Guida SSG-29 della IAEA”.
Dalla disamina di questi elementi si evince che:
1. Il decreto fa riferimento primariamente alla realizzazione di un Parco Tecnologico, che include in
qualche maniera il Deposito Nazionale,
2. la struttura complessiva deve contenere materiale radioattivo sia a bassa che ad alta attività
3. la Sogin per la identificazione dei siti potenzialmente idonei deve tener conto dei criteri
internazionali della IAEA e nazionali dell’ISPRA
4. riguardo alle tematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi l’ISPRA ha prodotto la
Guida Tecnica 29 e la IAEA la Specific Safety Guide (SSG) n 29.
5. la Guida Tecnica 29 dell’ISPRA titola: “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento
superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività” e che la la Specificty Safety Guide n.29
della IAEA titola: “Near surface Disposal Facility for radioactive waste”
6. la Sogin per la realizzazione della CNAPI ha utilizzato la Guida Tecnica 29 dell’ISPRA e come
riferimento a norme internazionali ha tenuto conto della SSG n 29 della IAEA
L’analisi delle fasi sopra riportate evidenzia alcune incongruenze meritevoli di approfondimento, dal
momento che dalla interrelazione fra di esse può essere derivata l’applicazione di una metodologia non
corretta e potenzialmente in grado di indurre alla indicazione errata di aree come potenzialmente idonee
ad accogliere il DN PT.
Nella sequenza degli articoli del decreto si evidenzia una certa confusione circa il sito di stoccaggio dei
rifiuti radioattivi: le definizioni oscillano fra Parco Tecnologico e Deposito Nazionale affermando che questo
sia incluso nel Parco Tecnologico. Fatto che non corrisponde alla realtà, trattandosi di una situazione del
tutto opposta : è il Parco Tecnologico che è incluso nel Deposito Nazionale. Come si verificherà nel
Programma Nazionale (PN) infatti il Parco Tecnologico, che occuperà 40 dei 110 ettari dell’intero deposito,
è incluso nel Deposito Nazionale analogamente al CSA, il Centro di Stoccaggio ad alta Attività, deputato
all’accoglimento dei rifiuti ad alta attività.
SE comunque l’obbiettivo del decreto è quello di realizzare e gestire un Deposito Nazionale , unico,
deputato allo smaltimento dei rifiuti a bassa attività e allo stoccaggio del materiale radioattivo ad alta
attività, l’adozione delle due Guide Tecniche n.29 sopra citate appare incongruo.
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